Un incendio ad Assemini. Foto Carlo Manca

Un piromane in Sardegna rischia veramente tanto. Le pene si basano sull’articolo 423-bis del codice penale, che disciplina l’incendio boschivo, e su aggravanti specifiche che tengono conto della gravità del danno e dell’alto rischio di incendio nell’isola.

Chiunque causi un incendio su boschi, selve o foreste, o su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

Se l’incendio è cagionato per colpa, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

Le pene sono aumentate in presenza di determinate circostanze aggravanti, tra cui danno grave, esteso e persistente all’ambiente, pericolo per edifici o danno su aree o specie animali o vegetali protette, o su animali domestici o di allevamento.

Oltre alla reclusione possono essere previste pene accessorie come l’interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Per i dipendenti pubblici inoltre una condanna per incendio doloso non inferiore a due anni comporta l’estinzione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione e l’interdizione dalla possibilità di prestare servizi nell’ambito della prevenzione e lotta agli incendi.

Il condannato è tenuto a risarcire il danno ambientale cagionato e le spese sostenute per lo spegnimento dell’incendio. La Regione Sardegna si costituisce spesso parte civile nei processi per incendi dolosi, richiedendo il risarcimento dei danni subiti.



Un recente incendio tra Assemini e Decimomannu. Foto Carlo Manca